DI ROCCO DE GILIO
L’intera vicenda giudiziaria del delitto di Avetrana ha inizio formalmente il 26 agosto 2010, quando la giovane Sarah Scazzi scompare nel breve tragitto tra casa sua e quella dello zio Michele Misseri, dando il via a una delle indagini più mediatiche e tecnicamente complesse della storia recente italiana che si è snodata attraverso tre gradi di giudizio e numerose inchieste parallele. Inizialmente il fascicolo venne aperto dalla Procura di Taranto per l’ipotesi di sequestro di persona ai sensi dell’articolo 605 del codice penale, ma la svolta decisiva arrivò solo il 6 ottobre 2010 quando Michele Misseri, dopo il ritrovamento del cellulare della nipote, confessò l’omicidio indicando il luogo dell’occultamento del cadavere in un pozzo artesiano in contrada Mosca, una confessione che tuttavia presentava fin da subito numerose lacune logiche e scientifiche. Sotto il profilo strettamente giuridico, l’impianto accusatorio ha dovuto affrontare la sfida di ricostruire un delitto avvenuto in un contesto familiare chiuso, basandosi sull’articolo 110 del codice penale relativo al concorso di persone nel reato, che ha permesso di estendere la responsabilità penale non solo all’esecutore materiale ma anche a chi ha fornito un contributo causale necessario o agevolatore.

Il processo di primo grado, celebratosi davanti alla Corte d’Assise di Taranto, ha visto l’applicazione rigorosa dell’articolo 575 per l’omicidio volontario, aggravato ai sensi dell’articolo 577 per il legame di parentela e dall’articolo 61 numero 5 per la minorata difesa, poiché la vittima, appena quindicenne, era stata sorpresa in un ambiente domestico dove non poteva aspettarsi alcuna aggressione. La condanna all’ergastolo per Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano, emessa il 20 aprile 2013, si è fondata su una complessa valutazione della prova indiziaria disciplinata dall’articolo 192 del codice di procedura penale, in base alla quale i giudici hanno dovuto legare tra loro frammenti di verità spesso occultati da depistaggi e false testimonianze. Tra gli elementi chiave spicca la ricostruzione degli spostamenti tramite le celle telefoniche, che hanno smentito gli alibi delle due donne posizionandole in orari e luoghi incompatibili con la loro versione dei fatti, e la testimonianza del fioraio Giovanni Buccolieri, il quale riferì di aver visto il sequestro di Sarah per poi ritrattare sostenendo fosse solo un sogno, un episodio che ha portato all’apertura di un procedimento per falsa testimonianza.
Un aspetto tecnico di grande rilievo riguarda la posizione di Michele Misseri, la cui condanna a 8 anni di reclusione è stata definita sulla base dell’articolo 411 del codice penale relativo alla soppressione di cadavere, una fattispecie più grave del semplice occultamento poiché il getto del corpo nel pozzo e la successiva copertura dello stesso sono stati interpretati come volontà di rendere definitivamente impossibile il ritrovamento o la pietas verso la salma. La Corte d’Assise d’Appello, con sentenza del 27 luglio 2015, ha confermato integralmente le pene principali, sottolineando nelle motivazioni come il movente fosse da rintracciare in un “astio profondo” e in una gelosia ossessiva di Sabrina verso la cugina, legati alla figura di Ivano Russo, la cui posizione ha generato un ulteriore filone processuale per calunnia e autocalunnia ai sensi degli articoli 368 e 369 del codice penale.
L’ultimo atto si è consumato il 21 febbraio 2017 davanti alla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, la quale ha reso definitive le condanne all’ergastolo rigettando i ricorsi delle difese e convalidando il metodo logico-giuridico utilizzato nei gradi precedenti. Gli ermellini hanno sottolineato che la condotta di Sabrina e Cosima non fu un semplice concorso passivo, ma una sinergia omicida dove la madre avrebbe fornito il supporto necessario per vincere ogni resistenza della vittima e procedere allo strangolamento, avvenuto secondo le perizie con una compressione costante incompatibile con la sola forza di una persona anziana o con una dinamica accidentale. Questo lunghissimo iter ha anche evidenziato la criticità del diritto al silenzio e delle garanzie difensive quando queste si scontrano con tentativi di inquinamento probatorio, portando alla condanna di numerosi testimoni e parenti che, nel tentativo di proteggere la famiglia Misseri, hanno reso dichiarazioni mendaci, trasformando il delitto di Avetrana in un caso-studio fondamentale per l’analisi della prova indiziaria e del concorso morale e materiale nel delitto premeditato.

LA DIFFERENZA TRA REATO DI OCCULTAMENTO E REATO DI SOPPRESSIONE DI CADAVERE
Nel diritto penale italiano, la distinzione tra l’occultamento di cadavere (Art. 412 c.p.) e la soppressione di cadavere (Art. 411 c.p.) non è solo una sottigliezza terminologica, ma una differenza sostanziale basata sulla definitività dell’azione e sulla volontà di sottrarre il corpo alla pietà dei cari e alle indagini in modo permanente. Mentre l’occultamento si configura come un nascondimento temporaneo o comunque non tale da rendere il ritrovamento eccezionalmente difficile, come potrebbe essere il coprire un corpo con delle frasche in un bosco in attesa di decidere cosa farne, la soppressione implica un’attività volta a far scomparire il cadavere per sempre o a renderne il rinvenimento un evento del tutto fortuito.
Nel caso specifico del delitto di Avetrana, i giudici hanno condannato Michele Misseri ai sensi dell’articolo 411 c.p. proprio perché l’atto di gettare il corpo di Sarah Scazzi in un pozzo artesiano profondo diversi metri, situato in una zona isolata di campagna e successivamente sigillato con pietre, terra e un chiusino metallico, è stato interpretato come una volontà di cancellare definitivamente ogni traccia del crimine e della vittima stessa. Questa qualificazione giuridica è molto più severa poiché la soppressione prevede una pena che può arrivare fino a otto anni di reclusione, riflettendo la maggiore gravità di un gesto che offende non solo l’amministrazione della giustizia, impedendo l’accertamento della verità, ma anche il sentimento collettivo di rispetto verso i defunti.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, analizzando i ricorsi della difesa che spesso puntavano alla derubricazione in occultamento per ottenere sconti di pena, ha chiarito che per esserci soppressione non è necessaria la distruzione fisica o chimica del corpo, ma è sufficiente che esso sia rimosso dal luogo del delitto e nascosto in modo tale che le ricerche ordinarie non possano portarlo alla luce senza indicazioni specifiche del reo. Nel pozzo di contrada Mosca, la salma era stata posta in una condizione di “non reperibilità” assoluta se Michele Misseri non avesse confessato, configurando così perfettamente la fattispecie della soppressione.


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