DI ROCCO DE GILIO
Lo ius soli è una locuzione latina che significa “diritto del suolo“: è un principio giuridico che stabilisce l’acquisizione automatica della cittadinanza di un Paese per nascita sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
In contrapposizione allo ius sanguinis, che attribuisce la cittadinanza in base al legame di sangue con un cittadino (ad esempio, se uno o entrambi i genitori sono cittadini di quel Paese), lo ius soli conferisce la cittadinanza in base al luogo di nascita.
Esistono diverse modalità di applicazione dello ius soli:
- Ius soli automatico: la cittadinanza è concessa automaticamente a chiunque nasca sul territorio, senza alcuna condizione;
- Ius soli temperato: la cittadinanza è concessa ai nati sul territorio solo se ricorrono determinate condizioni, come ad esempio la residenza prolungata dei genitori o la frequenza scolastica;
- Ius soli abolito: la nascita sul territorio non è sufficiente per acquisire la cittadinanza.
L’utilizzo dello ius soli è diffuso in molti Paesi del mondo, soprattutto in America (es. Stati Uniti, Canada, Argentina) e in Oceania (es. Australia, Nuova Zelanda). In Europa, lo ius soli automatico è applicato in maniera incondizionata solo in pochi Stati, come l’Irlanda e la Francia.
In Italia esiste una forma estremamente temperata dello ius soli, normata dalla Legge n. 91 del 05/02/1992. L’articolo 4 comma 2 afferma che “lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana“; ci si può avvalere di tale diritto presentando una semplice dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
Secondo quanto sancito dall’art. 33 della Legge 98/2013 il Comune di appartenenza è tenuto ad informare i cittadini stranieri di tale possibilità nel corso dei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età. Se questa comunicazione avviene regolarmente, lo straniero potrà richiedere la cittadinanza entro il diciannovesimo anno di età. Se invece non vi è stata comunicazione, la richiesta potrà essere inoltrata anche dopo i 19 anni.
Nel caso in cui, pur essendo nato in Italia, non si ha avuto la residenza in modo continuativo dalla nascita, ma si è residenti nel Paese da almeno tre anni, al compimento del 18º anno di età si può presentare l’istanza presso la Prefettura allegando tutta la necessaria documentazione.
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