DI LORENZO CAMBI
3.1 ALCUNE TIPOLOGIE DI CONTRATTI LAVORATIVI

Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo in cui, il datore di lavoro oltre a pagare la retribuzione all’apprendista, gli garantisce anche un apprendimento adeguato delle mansioni che dovrà svolgere. Ci sono vari contratti di apprendistato, tra cui: quello per ottenere la qualifica, il diploma professionale o il certificato di specializzazione tecnica superiore; quello professionalizzante e infine quello di alta formazione e ricerca.
Il primo serve per conseguire una qualifica formativa o un diploma professionale, è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni e la sua durata non può essere superiore a 3 anni o 4 nel caso di un diploma quadriennale.
Il secondo serve per conseguire una qualifica professionale dopo aver frequentato un periodo sia di formazione che di lavoro all’interno di un’azienda. Questo tipo di contratto è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti e normalmente ha una durata massima di 3 anni, ad eccezione dell’artigianato in cui il periodo di apprendistato può estendersi fino a 5 anni.
Il terzo, invece, è finalizzato al conseguimento di diversi titoli di studio come il diploma di scuola secondaria superiore, diploma di laurea, di master, di dottorato di ricerca oppure può essere impiegato come praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Con questo tipo di formula contrattuale possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti. Infine questa tipologia di contratto è stata creata da accordi stipulati tra le Regioni, le Università, le associazioni territoriali datoriali e gli istituti professionali.
Il contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CoCoCo) è un accordo flessibile di collaborazione coordinata e continuativa senza alcun tipo di rapporto subordinato. In questo tipo di contratto, il lavoratore ha piena autonomia sulla gestione dei tempi e sulla modalità personalizzata di svolgimento del lavoro.
Il Servizio Civile Universale (SCU) consiste nella scelta di dedicare volontariamente un anno della propria vita al servizio della difesa non armata della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana. Questo progetto ideologico viene realizzato attraverso azioni per la comunità e per il territorio previo almeno 80 ore di corsi formativi. Al Servizio Civile possono iscriversi i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), compresi gli stranieri regolarmente residenti in Italia con la stessa fascia anagrafica. Questa esperienza garantisce inoltre un’occasione formativa e di crescita personale e professionale. Questo progetto eroga crediti formativi che possono essere riconosciuti nell’ambito dell’istruzione, della formazione professionale e anche dalle Università. Viene anche dato come compenso un rimborso mensile di 519,47 euro netti, a cui va aggiunta un’indennità extra per il numero di ragazzi impegnati nei progetti all’estero. Infine il Servizio Civile permette di ottenere un riconoscimento di punteggio nei concorsi pubblici ed anche un periodo di occupazione riscattabile ai fini previdenziali.
In conclusione, i settori in cui sono attivi progetti di SCU sono: l’assistenza; la protezione civile; il patrimonio storico, artistico e culturale; il patrimonio ambientale, la riqualificazione urbana e l’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, il turismo sostenibile e il sociale.

3.2 INPS, CONTRIBUTI E FINESTRE PENSIONISTICHE
L’INPS è un acronimo che indica l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero del Tesoro. Questo si occupa di gestire la funzione previdenziale dei lavoratori autonomi e di quelli dipendenti.
A sostegno di quanto appena detto, gestisce e paga le pensioni di vecchiaia e di invalidità e si occupa dei trattamenti di disoccupazione.
L’istituto eroga prestazioni a sostegno del reddito per coloro che hanno avuto un’interruzione o sospensione del rapporto lavorativo e svolge anche funzioni assistenziali nei confronti delle fasce deboli della popolazione.
L’ente non si occupa solo di fornire prestazioni sociali e previdenziali ma anche di ricevere i contributi lavorativi erogati da ciascun datore di lavoro.
I contributi sono dei versamenti in denaro fatti per garantire delle prestazioni volte alla tutela del lavoratore in caso di malattia, disoccupazione e per creare un fondo economico che permetterà a ciascun individuo di ottenere la pensione. Il sistema per erogare i contributi varia a seconda se il lavoratore sia autonomo o dipendente.
Nel caso dei lavoratori autonomi, questi devono versare di tasca propria il denaro necessario per ottenere i contributi previdenziali annuali. Al contrario, per i subordinati queste somme vengono versate dal datore di lavoro.
Ci sono diverse alternative per andare in pensione, a seconda della tipologia: sistema misto, sistema puramente contributivo, quota 103 e opzione “donna”.
Nella prima classe sono inglobate la pensione di vecchiaia e quella anticipata ordinaria. Nella seconda, invece, sono comprese quella di vecchiaia (che però non verrà trattata) e quella anticipata contributiva.
Per ottenere la pensione di vecchiaia col sistema misto è necessario avere 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di contributi. Per alcune categorie di lavoratori è necessario avere almeno 15 anni di contribuzione.

Per avere la pensione ordinaria anticipata, invece, le donne devono avere 41 anni e 10 mesi di contributi lavorativi mentre gli uomini devono possedere un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi ed entrambi i sessi la possono ottenere a prescindere dall’età anagrafica.
Per raggiungere la pensione anticipata contributiva occorre avere 64 anni di età, 20 anni di contributi e un importo di assegno pensione pari a 3 volte quello sociale.
La quota 103 può essere raggiunta se si hanno 62 anni di età e si hanno 41 anni di contribuzione.
Infine l’opzione “donna” è valida per coloro che hanno almeno 61 anni di età con sconto di un anno per chi ha un figlio o di due semestri per chi ha due figli. Inoltre le signore devono avere almeno 35 anni di contribuzione lavorativa e questa finestra pensionistica può essere utilizzata solo da coloro che assistono persone con handicap, da coloro che sono state licenziate da un’impresa o da quelle che hanno una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%.

3.3 ALCUNE TIPOLOGIE DI SUSSIDI ECONOMICI EROGATI DALLO STATO
La borsa lavoro è uno strumento formativo pensato per favorire l’ingresso nel mondo dell’impiego attraverso un’esperienza lavorativa.
I borsisti sono retribuiti da coloro che hanno erogato il sostegno e nella maggior parte dei casi i sostenitori sono enti pubblici. Questo aiuto sociale viene dato a tutte le persone che vivono in condizioni svantaggiate.
L’assegno integrativo per disoccupati è una misura economica per favorire inclusione sociale e lavorativa. L’aiuto monetario viene versato su una carta di pagamento elettronica chiamata “ADI” (acronimo di Assegno di Inclusione) per diciotto mesi consecutivi. Terminato il periodo, l’erogazione del beneficio può essere fornita ancora per altri dodici mesi.
I destinatari di questo sostegno sono i nuclei familiari che abbiano almeno un minore, un disabile o un anziano (almeno 60 anni di età) inserito in programmi di assistenza socio-sanitaria.
La richiesta dell’assegno può essere presentata o telematicamente sul sito dell’INPS oppure tramite i Patronati INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) o i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
La domanda di Disoccupazione per i Collaboratori (DIS-COLL) è finalizzata ad ottenere un assegno mensile per coloro che hanno perso un rapporto lavorativo basato su una collaborazione coordinata e continuativa. Questo sostegno è pensato per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, per assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca ma non per titolari di partita IVA.
La DIS-COLL decorre a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione della collaborazione o nel caso in cui il sostegno sia richiesto dopo l’ottava giornata, allora entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
La modalità per ottenere l’accoglimento della richiesta è presentare la domanda sul sito dell’INPS entro un massimo di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro oppure richiedere il sostegno chiamando il contact center dell’ente o recandosi ad un patronato.
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un sostegno economico che può essere erogato dall’INPS fino ad un periodo di 24 mesi.
I destinatari di questo tipo di sussidio sono i soci di cooperative e i lavoratori dipendenti mentre non possono goderne gli operai agricoli e i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
Per richiedere l’indennità economica occorrono due requisiti: avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti il periodo di perdita occupazionale e uno stato di disoccupazione per cause indipendenti dal lavoratore.

Dal 2026 le regole per erogare la NASpI sono cambiate. Questo sussidio viene dato in due rate: la prima pari al 70% del totale subito dopo la presentazione della domanda, la seconda pari al 30% entro 6 mesi dalla data in cui si è fatta la richiesta. Inoltre i percettori del sostegno devono obbligatoriamente iscriversi alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa)
La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e il sito online INPS con accesso tramite SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), il contact center dell’ente previdenziale e il patronato sono strumenti validi per richiedere il sussidio economico.
Infine la NASpI ha decorrenze diverse a seconda di quando si inoltra la domanda per ottenerla. Se la richiesta viene presentata entro l’ottavo giorno di disoccupazione, la NASpI inizia a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’impiego. Se la domanda viene fatta dopo l’ottava giornata di interruzione del rapporto lavorativo, allora il sussidio inizia il giorno seguente a quello di presentazione della richiesta.

SITOGRAFIA
3.1 ALCUNE TIPOLOGIE DI CONTRATTI LAVORATIVI
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Il-contratto-di-apprendistato
https://apprendistato.info/articoli/cose-il-contratto-di-apprendistato
https://www.randstad.it/blog-e-news/contratti-di-lavoro/contratto-di-apprendistato
https://imprese.regione.vda.it/fare-impresa/lavoro-e-formazione/il-contratto-di-apprendistato
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA https://www.diritto.it/il-contratto-di-collaborazione-scheda-di-diritto/
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/cosa-e-il-servizio-civile
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/scopri-il-servizio-civile/cos%C3%A8
3.2 INPS, CONTRIBUTI E FINESTRE PENSIONISTICHE
INPS
https://gianlucaguidolin.it/blog/l-inps-cos-e-e-come-funziona
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
https://www.fattura24.com/dizionario/contributo-previdenziale
MINIMO DI CONTRIBUTI PER ANDARE IN PENSIONE
https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12731-eta-e-requisiti-per-andare-in-pensione-2025.html
https://www.ciaoelsa.com/blog/eta-pensionabile-uomo-donna-requisiti-finestre-pensione-vecchiaia-2025
https://www.italuil.it/index.jsp?id=402&dettaglio=2249
3.3 ALCUNE TIPOLOGIE DI SUSSIDI ECONOMICI EROGATI DALLO STATO
BORSA LAVORO
https://www.offerte-lavoro.net/97-borsa-lavoro-come-funziona
ASSEGNO INTEGRATIVO PER DISOCCUPATI
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/pagine/assegno-di-inclusione
INDENNITA’ DIS-COLL PER DISOCCUPATI
INDENNITA’ NASpI PER DISOCCUPATI
https://www.informazionefiscale.it/Naspi-domanda-indennita-disoccupazione-inps-requisiti-importo
https://www.altroconsumo.it/soldi/lavoro-pensione/news/naspi-disoccupazione


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